Il cambio di residenza in tempo reale è una novità introdotta dall'art. 5 del DL n. 5 del 9.2.2012, che permette di effettuare le dichiarazioni anagrafiche relative a
a. trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c. costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
d. cambiamento di abitazione
attraverso la compilazione, sottoscrizione e presentazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno.
Condizioni di ricevibilità della dichiarazione: ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell'interessato, occorre che il modulo sia compilato nelle parti obbligatorie, relative alle generalità, e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento dello stesso.
Contestualmente all'eventuale presentazione della dichiarazione allo sportello, l'ufficiale d'anagrafe rilascia all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990. Negli altri casi di inoltro della dichiarazione l'ufficiale d'anagrafe provvede ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento. In ogni caso, nella comunicazione l'interessato viene informato del fatto che, a seguito della sua dichiarazione, l'ufficio anagrafe provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica (o la registrazione del cambiamento di abitazione); trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata (silenzio-assenso).
Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall’estero di cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe informa tempestivamente il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a questo ultimo i dati forniti dall'interessato. Il comune di provenienza provvede a sua volta alla cancellazione dell' interessato, con decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione. Dal momento della ricezione della comunicazione da parte del nuovo comune, il comune di provenienza cessa di rilasciare agli interessati la certificazione anagrafica.
In caso di dichiarazioni non veritiere si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. L'ufficiale d'anagrafe segnala alle autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
L'ufficiale d'anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno dei cittadini stranieri extra-UE (per tali cittadini l'iscrizione anagrafica è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno). In difetto, vale il silenzio assenso; invece in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.
Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l'assenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, l'ufficiale d'anagrafe trasmette all'interessato preavviso di rigetto, comunicandogli i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.