I discendenti dei cittadini italiani dovranno trasmettere insieme alla Dichiarazione di Residenza la seguente documentazione:
• passaporto con il timbro d'ingresso apposto dall’autorità di frontiera italiana (se provengono da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen)
• copia della Dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia (se provengono da Paesi che applicano l'accordo di Schengen)
La dichiarazione di presenza consente, allo straniero richiedente la cittadinanza jure sanguinis di soggiornare regolarmente in Italia nei primi tre mesi dall’ingresso in Italia.
Inoltre dovranno presentare la Domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana e trasmettere in originale tutta la documentazione prevista nella circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 dell’8 aprile 1991.
I documenti che riguardano il capostipite italiano sono:
• atto di nascita, estratto o copia integrale o certificato in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità;
• atto di matrimonio;
• la certificazione di non naturalizzazione.
I documenti per ciascuno dei discendenti in linea retta sono:
• atto di nascita;
• atto di matrimonio.
Eventuale documentazione aggiuntiva (da produrre ad integrazione, se necessario):
• sentenze di rettifica degli atti di stato civile stranieri;
• atto di riconoscimento successivo (nel caso di nascita fuori dal matrimonio se l’atto non è stato sottoscritto da entrambi i genitori);
• sentenza di divorzio del richiedente (se non viene prodotta, il richiedente risulterà coniugato anche nel caso di annotazione di divorzio sull’atto di matrimonio);
• atto di morte (può essere utile per l’avo italiano per provare che è deceduto come cittadino italiano e per i discendenti per verificare lo stato di coniugio o vedovanza o divorzio ai fini della verifica della correttezza delle generazioni);
• altra documentazione che si ritenesse necessario produrre a completamento di quanto richiesto dalla circolare K.28.1.