TITOLO I - Norme Generali

Data di pubblicazione:
07 Febbraio 2020

TITOLO I 
NORME GENERALI
Art. 1
Ruolo del Comune

1. Il Comune di Anghiari, quale espressione della comunità locale, è Ente autonomo che ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esercita funzioni proprie attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 2
Principi generali

1. Il Comune ispira la propria azione ai valori e agli obiettivi della Costituzione; attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, di buon andamento e di imparzialità; organizza la propria attività in modo da attuare i diritti dei cittadini all'informazione ed alla partecipazione all'attività politica ed amministrativa del Comune.
2. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli - Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia - riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
3. A tale fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace. L'Ente assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di Istituzioni culturali e scolastiche, Associazioni, Gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
4. L'Amministrazione opera in tutte le sue manifestazioni uniformando la propria azione ai principi di parità ed alle azioni positive per il conseguimento di pari opportunità uomo - donna sia nella organizzazione degli uffici, sia per le attività rivolte agli Amministratori.
5. E' istituita una Commissione per l'attuazione pari opportunità la cui composizione, attribuzione e funzionamento saranno disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
6. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune operano affinché il patrimonio culturale cittadino conservi, nel processo di sviluppo e rinnovamento, i valori più elevati, favorendo le categorie meno protette come i portatori di handicap, gli emarginati, gli anziani ed i giovani.
7. Il Comune coordina l'attività dei propri organi con le forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli. Assume le iniziative e promuove gli interessi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

Art. 3
Territorio e sede

1. I confini territoriali del Comune sono definiti e modificati secondo le norme e le procedure fissate dalla legge.
2. Gli organi del Comune hanno sede, e di norma si riuniscono, nell'antico Palazzo Pretorio di Piazza del Popolo.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Lo stemma e il gonfalone sono definiti ed assegnati al Comune, rispettivamente secondo le norme di cui al Decreto del Capo del Governo del 15/07/1929 ed al Decreto Reale del 25.01.1937.
Lo stemma del Comune di Anghiari raffigura un giglio rosso su campo bianco nella parte superiore e campo rosso nella parte inferiore, con palla centrale bianca.
2. Il Comune appone il proprio stemma sugli edifici, sugli atti e documenti pubblici in base alle disposizioni del regolamento del Consiglio, il quale disciplina altresì l'uso del gonfalone nelle cerimonie e nelle manifestazioni pubbliche.
3. E' fatto divieto riprodurre lo stemma o il gonfalone per fini commerciali o politici. Il Comune può autorizzare l'uso da parte di terzi di tali riproduzioni, secondo le procedure e alle condizioni definite dal regolamento del Consiglio, quando sussistano particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario.

Art. 5
Lo statuto

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

Art. 6
La potestà regolamentare

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, su proposta delle commissioni permanenti e della Giunta comunale.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto.
3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per 15 giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 7
Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

Ultimo aggiornamento

Martedi 27 Febbraio 2024