TITOLO IV - I servizi pubblici Comunali

Data di pubblicazione:
07 Febbraio 2020

TITOLO IV
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
CAPO I
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 36
Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Il Consiglio comunale individua i nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e stabilisce le modalità per la loro gestione; sono di competenza del Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 37
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una autonoma organizzazione.
2. Il Consiglio comunale, con apposite norme di natura regolamentare, stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 38
La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistano motivazioni economiche, di opportunità sociale e non vi osti la particolare natura del servizio, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire la qualità del servizio, il contenimento dei costi a carico del Comune e dell'utenza e la realizzazione del pubblico interesse.
3. Il conferimento della concessione dei servizi avviene, di regola, con procedure di gara che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e che garantiscano il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 39
Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali, sportivi, educativi senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni, il Consiglio di ammini-strazione, il Presidente ed il Direttore.
3. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dal regolamento, sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.
4. Il regolamento disciplina gli eventuali requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status di componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.
6. Al Direttore dell'istituzione compete la direzione gestionale con la conseguente responsabilità. E' nominato o mediante pubblico concorso, o con contratto a termine di diritto pubblico o scegliendolo fra i dipendenti del Comune che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento.
7. Le istituzioni uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
10. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 40
Le Aziende speciali

1. Per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale, il Consiglio comunale può istituire Aziende speciali dotate di personalità giuridica, ovvero assumere partecipazioni azionarie in Aziende speciali a prevalente capitale pubblico.
2. Le Aziende speciali uniformano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Lo statuto dell'Azienda speciale è approvato dal Consiglio comunale. Esso disciplina:
a) gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione degli organi elettivi del Comune, tra cui sono comunque compresi il bilancio annuale e la relazione con la quale gli organi dell'Azienda danno conto dei risultati della gestione;
b) il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e gli eventuali requisiti particolari richiesti per i componenti degli organi;
c) le competenze del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Direttore e del Collegio dei Revisori dei conti; i rapporti reciproci; la durata in carica degli organi;
d) le modalità di organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda;
e) le modalità di controllo, di vigilanza e di verifica della gestione aziendale da parte degli organi del Comune.
4. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale è nominato dal Consiglio comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e gli altri eventualmente richiesti dalle norme regolamentari e statutarie. Il Consiglio comunale, contestualmente all'elezione degli Amministratori dell'Azienda speciale, approva il documento programmatico contenente gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi gestionali da seguire.
5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.
6. Al Direttore dell'Azienda compete la direzione gestionale con la conseguente responsabilità. E' nominato mediante pubblico concorso, o con contratto a termine di diritto pubblico, o scegliendolo fra i dipendenti del Comune che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento.


CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI
Art. 41
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative e di cooperazione più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. La partecipazione del Comune a Società per Azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi di interesse pluricomunale è deliberata dal Consiglio comunale a condizione che nello statuto della società siano previste le forme di raccordo e collegamento tra la società stessa ed il Comune.

Art. 42
Collaborazione fra Comune e Provincia

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma a quegli atti di programmazione della Provincia alla formazione dei quali abbia partecipato con poteri di proposta.
2. Il Comune si può avvalere dell'assistenza tecnico - amministrativa della Provincia da disciplinare mediante convenzione senza oneri per il Comune.

Art. 43
Rapporti con la Comunità Montana

1. Il Comune può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte in modo associato.
2. Il Consiglio comunale, nel conferire la delega, approva la relativa convenzione che stabilisce fra l'altro:
a) le modalità di esercizio del potere d'indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel propio ter ritorio;
b) i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa alla funzione delegata;
c) la facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno sei
mesi.

Art. 44
Accordi di programma

1. Il Sindaco promuove gli accordi di programma attenendosi agli indirizzi stabiliti, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio o dalla Giunta, che ne determinano sia l'oggetto che i principi ed i criteri direttivi.
2. Il Sindaco, prima di approvare l'accordo con proprio atto formale, ne illustra il contenuto alla Giunta e al Consiglio.

Ultimo aggiornamento

Martedi 27 Febbraio 2024