TITOLO V - Finanza e Contabilità

Data di pubblicazione:
07 Febbraio 2020

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 45
Finanza comunale

1. Il Comune nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria che è assicurata sia con risorse proprie che con trasferimenti erariali e regionali.
2. La potestà impositiva del Comune è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalle leggi della Repubblica.

Art. 46
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune programma la propria attività in correlazione alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. A tale scopo la Giunta predispone in tempo utile per l'approvazione da parte del Consiglio la relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio annuale, pluriennale e del piano degli investimenti.
2. La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico del bilancio del Comune ed indica gli indirizzi a cui si ispira la politica del bilancio corrente e gli obiettivi programmatici degli investimenti e degli interventi produttivi. Rende esplicite e dimostra le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, le entità e la ripartizione delle riserve disponibili, i predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nel bilancio annuale e pluriennale.
3. La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalla relazione finanziaria e dalle relazioni programmatiche di settore, con analisi per aree, programmi e progetti.

4. Potranno altresì essere previste elaborazioni automatizzate tese ad aggregare la spesa di bilancio per settori di attività, per centri di costo e di responsabilità.

5. Il Consiglio comunale, dopo l'esame degli schemi di bilancio di cui al comma 1 da parte delle commissioni consiliari permanenti previste dall'art.13, e previa consultazione della popolazione, approva, entro il 31 Dicembre, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio annuale e pluriennale e il piano degli investimenti, ove disposizioni legislative non prescrivano diverse scadenze temporali o adempimenti applicativi.

Art. 47
Bilancio annuale

1. Il bilancio di previsione, redatto in termini di competenza, coincide con l'anno solare relativo e, con riferimento al medesimo periodo temporale, costituisce specificazione del programma politico-amministrativo definito con la relazione previsionale e programmatica.
2. Nella formulazione del bilancio, nonché nella sua gestione sono osservati i principi della veridicità, universalità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

Art. 48
Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello della Regione, contiene le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese che si prevede di acquisire ed impegnare nel periodo considerato in relazione alla legislazione vigente e agli effetti degli interventi e provvedimenti individuati e programmati nell'esercizio dell'autonomia finanziaria del Comune.
2. Il bilancio pluriennale esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti dell'Ente.
3. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali e da attribuzioni o deleghe di funzioni, è preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, cui fanno seguito le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Art. 49
Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo che deve essere approvato entro il 30 giugno e che si compone dei seguenti documenti:
a) conto consuntivo finanziario;
b) conto del patrimonio;
c) conto economico;
2. Al rendiconto è allegata una illustrazione dei dati consuntivi da cui risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate, in relazione alle quali vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma e progetto, ed eventualmente per ciascun settore di attività, con riferimento agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica.

Art. 50
Controllo economico interno

1. IL Comune adotta, sulla base di tecniche adeguate, sistemi di controllo interno al fine di individuare e di valorizzare responsabilità nella gestione e di raggiungere in piena economicità, efficienza ed efficacia gli obiettivi definiti.
2. A tale scopo sono attivate forme di controllo della gestione basate sull'adozione di una contabilità analitica, collegata alla contabilità finanziaria attraverso sottoclassificazioni ed evidenziazioni interne, che possono essere altresì utilizzate ai fini fiscali.
3. Tali adattamenti metodologici e procedimentali della contabilità, sono specificatamente finalizzati:
a) ad una conoscenza delle spese sostenute o da sostenere per la produzione di specifici servizi, con riferimento alle aree di attività e centri organizzativi elementari in cui si articola l'Ente;
b) ad una valutazione del grado di efficienza nell'utilizzazione delle risorse, mediante il confronto con indicatori;
c) alla definizione dei documenti contabili in base ad un programma di attività graduabile in relazione al rapporto tra priorità d'intervento e possibilità finanziarie;
d) a contribuire alla definizione di procedure di controllo della gestione che permettano una verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi anche in termini di funzionalità.

Art. 51
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione della gestione economico-finanziaria è svolta dal Collegio dei Revisori previsto dall'art. 234 del t.u. 18.8.2000, n° 267, mediante un'attività rivolta sia alla verifica dei risultati gestionali complessivi che di singole realtà organizzative.
2. I Revisori hanno diritto d'accedere agli atti e documenti dell'Ente e di avvalersi delle strumentazioni contabili e procedurali, anche informatizzate, del Comune; viene ad essi inviato l'ordine del giorno di convocazione del Consiglio comunale.
3. I Revisori, oltre a svolgere le funzioni previste dalla legge, verificano l'osservanza, da parte dell'Ente, degli indicatori di efficienza ed efficacia del medesimo, definiti nell'ambito del controllo economico interno di cui all'art.50.
4. Nell'ambito della funzione di collaborazione con il Consiglio comunale, nella sua attività di indirizzo e controllo, i Revisori forniscono dati ed indicazioni di loro competenza su richiesta del Consiglio o di singoli Consiglieri, ogni qualvolta ne siano richiesti; i Revisori, previo avviso al Sindaco, hanno facoltà di partecipare a sedute del Consiglio per riferire su specifici argomenti. Gli stessi, su richiesta del Sindaco, possono partecipare a sedute della Giunta comunale per riferire sull'andamento della gestione e dell'attività di revisione, nonché per esprimere il proprio avviso sugli aspetti economico-finanziari delle questioni trattate.
5. La relazione che accompagna il conto consuntivo dovrà comprendere sia le osservazioni esplicative e l'attestazione della sua attendibilità, sia le conclusioni propositive dell'attività di collaborazione e consulenza.

Art. 52
Regolamento di Contabilità

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i modi e le forme delle rilevazioni contabili e di ogni operazione economico-finanziaria rilevante. In particolare il regolamento disciplina le procedure di controllo sull'equilibrio finanziario, la gestione delle entrate e delle uscite, la gestione della cassa e dei rapporti con il tesoriere, la tenuta della contabilità fiscale, l'attività ispettiva e di vigilanza, il controllo di gestione e la revisione.

Ultimo aggiornamento

Martedi 27 Febbraio 2024