TITOLO II - Organi istituzionali - Composizione - Attribuzioni

Data di pubblicazione:
07 Febbraio 2020

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI
CAPO I
GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 8
Organi del Comune

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.




CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 9
Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo organo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.
2. La competenza del Consiglio è relativa agli atti fondamentali determinati dalla legge.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione Provinciale, Regionale e Statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obbiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Il Consiglio comunale conferisce la cittadinanza onoraria.

Art. 10 BIS
Linee programmatiche

1. Entro centoventi giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente alle attività di propria competenza.
3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'appro-vazione del Consiglio, il quale si esprime, con voto palese, a maggioranza semplice.
4. Con periodicità quadrimestrale il Consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

Art. 11
Sessioni e convocazione

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono:
-per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
-per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
-per le variazioni di bilancio.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale e la conferenza dei Capi Gruppo consiliari, e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 12
Gruppi Consiliari e conferenza dei Capi Gruppo

1. La conferenza dei capi gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
2. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capi Gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede.
3. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi consiliari formati da un numero minimo di due componenti. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un unico gruppo consiliare.
4. Nel caso che una lista presentatasi alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.
5. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco la loro costituzione ed il nome del Capo gruppo nella prima riunione utile del Consiglio. Variazioni della persona del Capo gruppo dovranno essere comunicate, sempre per iscritto, al Sindaco. In mancanza di tali comunicazioni sarà considerato Capo gruppo il consigliere più anziano secondo le disposizioni di legge.
6. Il consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione per iscritto al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo Capo gruppo.
7. Il consigliere che non intende continuare a far parte del gruppo in cui è stato eletto e che non aderisca ad altro gruppo consiliare, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, non raggiungendo la soglia minima per la costituzione di un gruppo, entrano a fare parte di un unico gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo.
8. Ai Gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, spazi e supporti tecnici.

Art. 13
Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione della Giunta.
2. Le Commissione consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali, che, di norma, rappresentino tutti i gruppi.
3. I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Sindaco.
4. La Conferenza dei Capi Gruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione, conforme ai criteri di proporzionalità ed in modo tale da garantire, di norma, la rappresentanza di ogni gruppo consiliare e assicurando che ciascun consigliere faccia parte di almeno una di esse.
5. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.
6. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con votazione palese.
7. Il Sindaco, gli Assessori, nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni, possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto, ma con diritto di poter mettere a verbale le proprie osservazioni.
8. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Art. 14
Commissioni speciali e d'indagine

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
In particolare dovrà essere costituita una commissione speciale per valutare il ricorso ad aziende speciali di cui al successivo art.40.
2. A maggioranza assoluta dei propri membri può altresì istituire commissioni d'indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili dei servizi e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 15
Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco e a tutti i consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la tratta-zione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 16
Consiglieri

 

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.72, quarto comma, del DPR 16 maggio 1960, n° 570, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art.7, comma 7, della legge 415/1993.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art.141 del d.lgs. 18.8.2000, n° 267.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
Il Sindaco o gli Assessori da egli delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza legale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente.
6. I Consiglieri comunali percepiscono un gettone di presenza per l'espletamento del mandato, fermo restando che l'ammontare mensile del compenso non può superare in alcun caso la percentuale di un terzo dell'indennità prevista per il Sindaco.
7. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza a tre sedute consiliari consecutive o a dieci complessive, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi. Il Segretario comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella Segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

Art. 17
Votazione e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti. Si considera valida la seduta con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati.
2. Le votazioni sono palesi; le votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
5. I membri della Giunta che non siano anche Consiglieri comunali hanno diritto di partecipare ai lavori del consiglio con diritto di parola su ogni argomento posto in discussione, ma non sono computati ai fini della validità delle sedute del Consiglio, né hanno diritto di voto.
6. In tutti gli organismi di promanazione consiliare e in ogni altra attività del Consiglio è garantita la presenza delle minoranze, alle quali spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia (ove costituite).

Art. 18
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta riservata.
3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politica e sociale, e negli altri casi previsti dallo statuto e dal regolamento, il Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare il Consiglio in seduta aperta e concedere diritto di parola ai cittadini partecipanti.



CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 19
Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune e conforma la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
2. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 20
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 5 (cinque) assessori.
2. Nel numero degli assessori, possono essere inclusi fino a 2 cittadini, prescelti al di fuori del Consiglio comunale, iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Gli Assessori non consiglieri sono compresi nella lista dei candidati contenuta nel documento programmatico di cui all'art.10 bis che dovrà illustrare e documentare le particolari qualificazioni, competenze ed esperienze tecnico - amministrative che motivano la candidatura. Non può essere nominato Assessore non Consigliere chi abbia partecipato come candidato alle elezioni del Consiglio Comunale in carica.

Art. 21
Nomina

1. Il Sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge gli ascendenti i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.
4. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
5. Un componente della Giunta cessa dalla carica prima del termine del mandato:
a) a seguito delle sue dimissioni, presentate in forma scritta al Sindaco;
b) perché revocato dal Sindaco, con comunicazione motivata al Consiglio nella seduta successiva;
c) per altra causa, prevista dalla legge.
6. Alla sostituzione di assessori dimissionari, decaduti, revocati o cessati d'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

Art. 22
Competenze della Giunta

1. Alla Giunta comunale spetta:
a) collaborare col Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolgere attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
b) compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio dalla legge e che non rientrino nelle competenze assegnate al Sindaco, al Segretario comunale e agli Incaricati delle posizioni organizzative;
c) adottare gli atti necessari a dare esecuzione ai deliberati del Consiglio;
d) vigilare sulla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio nei tempi stabiliti dalla legge;
e) esprimere il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenersi entro centoventi giorni dalla prima seduta del Consiglio sulle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
f) nominare in via fiduciaria i professionisti, quando la legge lo consente;
g) riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
h) sovrintendere al buon funzionamento degli uffici e dei servizi;
i) definire con le rappresentanze sindacali dei dipendenti comunali gli accordi e le intese sulle materie demandate dalla legge alla contrattazione decentrata;
l) curare i rapporti con la cittadinanza, procedere alle consultazioni della popolazione del comune e garantire adeguata informazione sulle attività e i programmi dell'amministrazione.
2. La Giunta, in caso d'urgenza, può deliberare variazioni di bilancio. Le deliberazioni di variazione sono sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Il Consiglio, quando neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate, fatta salva la competenza della Giunta.

Art. 22 BIS
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 23
Distribuzione delle competenze e organizzazione dei lavori

1. L'attività della Giunta è collegiale. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
2. L'Assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità ad essa connessi. Partecipa alle riunioni della Giunta comunale con tutti i diritti, compreso quello di voto, spettanti agli altri assessori.

3. La Giunta si riunisce su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco oppure, in assenza di questi, del Vice sindaco. In assenza di entrambi, convoca e presiede l'organo l'Assessore più anziano di età.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Sindaco. Spetta al Sindaco decidere quali funzionari, oltre al Segretario comunale, debbano partecipare alle sedute. Il Sindaco può altresì invitare alle riunioni di Giunta il Collegio dei Revisori dei conti, gli amministratori incaricati della gestione dei servizi pubblici, esperti e consulenti.
5. Le riunioni della Giunta sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti dell'organo.
6. Le votazioni della Giunta si svolgono in forma palese. Le deliberazioni sono valide quando vengano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi la presiede. Le deliberazioni
di variazione del bilancio assunte con i poteri del Consiglio sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo.
7. La Giunta può regolare con propria deliberazione l'esercizio della propria attività.

Art.24
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

ABROGATO.

Art. 25
Mozione di sfiducia costruttiva

1. I requisiti della mozione di sfiducia costruttiva, le forme di votazione che ad essa si applicano, la speciale maggioranza richiesta per la sua approvazione e gli effetti che ne conseguono, sono disciplinati dalla legge.
2. I termini di legge per la convocazione del Consiglio si calcolano a partire dal giorno in cui la mozione è depositata presso il Segretario del comune, che ne rilascia ricevuta.

CAPO IV
IL SINDACO
Art. 26
Funzioni generali del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune
2. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale. Esso è garante, di fronte al Consiglio e alla Comunità, del rispetto dello statuto del comune e dell'osservanza dei regolamenti.
3. Il Sindaco presiede il Consiglio e la Giunta e vigila sull'attuazione dei loro deliberati da parte del Segretario comunale e dei funzionari; sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi; coordina l'attività dell'Ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il Sindaco, come Ufficiale di Governo sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.
5. Il Sindaco, in particolare:
a) garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti negli indirizzi generali di governo;
b) definisce l'ordine del giorno delle sedute della Giunta, d'intesa con gli Assessori e sentito il Segretario comunale e gli altri funzionari;
c) su autorizzazione della Giunta, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto, e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;
d) può sospendere l'adozione di atti concernenti la competenza di singoli Assessori, per sottoporli all'esame della Giunta;
e) può sospendere l'adozione, da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi, di atti che ritenga non ricompresi tra le loro competenze o contrastanti con le direttive impartite, per sottoporli all'esame della Giunta;
f) promuove iniziative, sentita la Giunta, per concludere accordi di programma con altri Enti;
g) esercita il potere di coordinamento, attribuitogli dalla legge, sugli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
h) sospende nei casi urgenti i dipendenti comunali, riferendone tempestivamente alla Giunta e informandone le rappresentanze sindacali;
i) può decidere, in pendenza dei termini improrogabili di approvazione stabiliti dalla legge, che gli atti di bilancio siano iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, senza chiedere il parere della Conferenza dei Capi Gruppo ai sensi dell'art.11 -comma 4- dello statuto;
l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
m) tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:
a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende all'esecuzione degli atti del Comune;
b) nomina il Segretario comunale;
c) nomina il Direttore generale, nel caso sia stata approvata la convenzione di cui all'art.108 -comma 3- del d.lgs. 18.8.2000, n° 267, ovvero ne attribuisce le funzioni al Segretario comunale;
d) nomina i componenti della Giunta;
e) convoca e presiede la Giunta;
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi incaricati di posizioni organizzative, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, sovrintende ai funzionamenti dei servizi e degli uffici.

Art. 26 BIS
Vicende della carica del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice sindaco.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Art. 26 TER
Vice Sindaco e Assessore anziano

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.59 del d.lgs. 18.8.2000, n° 267.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età. I poteri riguardanti la convocazione e direzione del Consiglio restano di competenza del Consigliere anziano.

Art. 27
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per scritto e costituiranno documento propedeutico della Giunta per la distribuzione delle competenze.

Ultimo aggiornamento

Martedi 27 Febbraio 2024