TITOLO VI - Partecipazione Popolare

Data di pubblicazione:
07 Febbraio 2020

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Art. 53
Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente come espressione del diritto della comunità di concorrere direttamente all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi. A tale fine riconosce e favorisce ogni Associazione, gruppo, movimento intesi a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Ai sensi del presente statuto, sono titolari del diritto di partecipazione oltre agli iscritti nelle liste elettorali del Comune:
a) i cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b) i cittadini non residenti nel comune, ma che nel comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel comune.

Art. 54
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti
che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare. Nell'esercizio dell' azione amministrativa, gli organi del Comune ed i dipendenti, sono tenuti a rispettare i fini indicati dalla legge e ad ispirarsi a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, assicurando la partecipazione dei cittadini in conformità a quanto stabilito dalla legge n° 241 del 7.8.1990, dal presente statuto e dai regolamenti comunali. In merito alla partecipazione del singolo cittadino ad un procedimento amministrativo, l'inizio di tale procedimento viene comunicato all'interessato, mediante comunicazione personale dell'avvio del procedimento nei propri confronti.
L'Amministrazione è tenuta a darne avviso mediante comunicazione personale. Il soggetto interessato ha diritto di prendere visione degli atti di tale procedimento; di poter presentare memorie scritte e documenti entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione; l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali memorie e documentazione nei successivi quaranta giorni.

Art. 55
Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurando la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni, garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali e favorendone la promozione secondo i principi della legislazione regionale in materia.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per la realizzazione di iniziative, opere o progetti specifici di rilevante interesse comunale. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono stabiliti nell'apposito regolamento.
3. E' istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi e le organizzazioni del volontariato che operano nel Comune. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per accedere alle incentivazioni di cui al comma 2.
4. Il Comune, anche su loro iniziativa, consulta le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato sulle questioni ed atti cui esse siano interessate.

Art. 56
Consulte comunali

1. Il Consiglio comunale istituisce consulte per settore o per tema, composte da rappresentanti di tutte le organizzazioni e le Associazioni operanti in quel settore o attive su quel tema, che risultino iscritte all'albo di cui all'art.55.
2. Le consulte hanno funzioni consultive, di proposta e di controllo sugli indirizzi dell'Ente.
3. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle consulte.

Art. 57
Riunioni ed Assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini e organismi sociali che ne facciano richiesta, ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. L'Amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio comunale.
5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 58
Consultazioni

1. Il Comune nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini procede alla consultazione degli interessati sia in forma diretta, mediante questionari, assemblee, audizioni, sia in forma indiretta mediante interpello dei rappresentanti di categoria ovvero, quando sia istituita, della consulta di settore.
2. Quando la consultazione viene effettuata tramite questionari, essi contengono, oltre ai quesiti formulati con semplicità e chiarezza, anche le indicazioni relative alle modalità e ai termini per la restituzione. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
3. Il comma 1 non si applica nei procedimenti relativi all'adozione di tariffe, atti relativi a tributi, strumenti di
pianificazione territoriale e altri atti per i quali la legge o lo statuto prevedono specifiche forme di consultazione.
4. L'Amministrazione comunale provvede altresì alla consultazione obbligatoria per la istituzione o gestione dei servizi sociali che coinvolgono le Associazioni femminili delle utenti, con particolare riguardo ai temi della salute della donna.

Art. 59
Istanze, Interrogazioni, Petizioni e Proposte

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco:
a) interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa;
b) istanze per chiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;
c) petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità;
d) proposte per promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2. L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono rivolti al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta, la sottoscrizione dei presentatori e il recapito degli stessi.
4. L'ufficio protocollo rilascia senza spese al consegnatario copia dell'interrogazione, dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.
5. Alle interrogazioni risponde il Sindaco entro 20 giorni dal loro ricevimento. L'istanza la petizione o la proposta sono trasmesse al Consiglio o alla Giunta a seconda delle rispettive competenze.
6. L'Amministrazione ha 30 giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito, o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

Art. 60
Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il referendum consultivo.
Esso è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dall'apposito regolamento con il quale i soggetti indicati all'art.53 comma 2, esclusi quelli di cui alla lettera b) sono chiamati a pronunciarsi su programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro atto o provvedimento, anche a contenuto regolamentare e normativo, attinenti a materie di esclusiva competenza comunale - escluse quelle di cui al comma 3 - esprimendo sul quesito proposto il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere tengano conto dell'orientamento prevalente nella comunità.
2. Il referendum consultivo è richiesto dal Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, indice il referendum e dà corso alle procedure previste dal regolamento. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito delle consultazioni.
3. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
d) mutui, acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e) designazioni e nomine di rappresentanti.
4. E' obbligatorio lo svolgimento del referendum prima di procedere alla costituzione di una unione di comuni o alla fusione con altro comune.
5. Le consultazioni di cui all'art.57 ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto. Gli stessi possono essere limitati ai soli titolari del diritto di partecipazione di una o più frazioni.

Art. 61
Referendum su iniziativa popolare

1. Il referendum può essere richiesto da almeno 750 elettori iscritti nelle liste elettorali.
2. La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla
popolazione, che deve essere formulato in modo da permettere risposte chiare, univoche ed omogenee da parte degli elettori, e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti con l'indicazione completa del loro riconoscimento.
3. La richiesta è rivolta al Sindaco che indice il referendum da tenersi entro 3 mesi dall'ammissione, determinando la data e le altre modalità di svolgimento.
4. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto ed è approvata la proposta referendaria che abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il referendum non ha luogo se il Consiglio comunale delibera l'accoglimento del quesito proposto per la consultazione referendaria.

6. L'Amministrazione comunale deve prevedere in bilancio la copertura finanziaria di eventuali spese referendarie.

Art. 62
Ammissibilità del referendum

1. Il giudizio di ammissibilità del referendum è rimesso al Comitato dei Garanti, che è composto dal Segretario comunale, dal Difensore Civico e da un membro nominato dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, all'interno di una terna di nominativi scelti tra avvocati iscritti all'albo.
2. Per le richieste d'iniziativa popolare è in facoltà del comitato promotore di procedere alla richiesta al Comitato dei Garanti di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito relativamente alla materia e alla formulazione del quesito. A tale scopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/10 del numero degli elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.

Art. 63
Indirizzi regolamentari

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il regolamento disciplina le modalità della presentazione della proposta referendaria, nonché le procedure per lo svolgimento della consultazione, prevedendo le garanzie per la regolarità
della votazione e dello scrutinio e le forme che assicurino la
presenza e l'intervento in funzione di garanzia di rappresentanti dei promotori all'interno delle diverse fasi del procedimento referendario.
2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali l'Amministrazione comunale garantisce la più ampia, completa e tempestiva informazione dei cittadini sullo svolgimento del referendum e sul suo oggetto, nel rispetto dei principi di imparzialità ed obiettività.
3. La materia referendaria farà riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.
4. Le consultazioni ed i referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 64
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 65
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al presente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 della legge 7.8.1990, n° 241.


CAPO II
DIFENSORE CIVICO
Art. 66
Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'Ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Per l'esplicazione della funzione del presente capo il Comune, ove ne ricorrano le condizioni, potrà stipulare, ai sensi dell'art.30 del d.lgs. 18.8.2000, n° 267, apposita convenzione con uno o più Comuni o con la Provincia o con la Comunità Montana.

Art. 67
Attribuzioni

1. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati, e di Associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli Enti ed Aziende dipendenti.
E' compito del Difensore Civico verificare il rispetto dei tempi di risposta alle istanze presentate dai cittadini, da parte dei Responsabili dei competenti uffici, secondo quanto previsto dalla legge regionale n° 52/1999.
2. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
3. Il Difensore Civico può, inoltre, intervenire di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti copia degli atti e documenti, nonché, ogni notizia connessa alla questione trattata.
Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art.24 della legge n.241 del 1990. Il Difensore Civico è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
5. Il responsabile del servizio che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
6. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto alla Autorità Giudiziaria.
7. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico.

Art. 68
Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il Difensore deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, che lo pongono in rapporto con il Comune di Anghiari.
5. Il Difensore Civico giura davanti al Consiglio comunale prima di assumere l'incarico secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n° 3.

Art. 69
Durata in carica - Decadenza e Revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. L'incompatibilità, originaria e sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio da parte del Consiglio Comunale, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione.
4. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 70
Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
3. Il Difensore Civico può partecipare, come osservatore, alle riunioni del Consiglio comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presieda l'organo collegiale.

Art. 71
Mezzi del Difensore Civico

1. Il Consiglio comunale stabilisce la sede dell'ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali del personale del Comune.
3. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.
4. Al Difensore Civico compete un'indennità nella misura prevista dal regolamento di cui al comma 7 dell'art. 67.

Ultimo aggiornamento

Martedi 27 Febbraio 2024