TITOLO VII - Disposizioni finali

Data di pubblicazione:
07 Febbraio 2020

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 72
Approvazione e revisione dello statuto

1. Lo statuto è approvato e modificato, parzialmente o totalmente, dal Consiglio comunale, con le procedure e le speciali maggioranze stabilite dalla legge. Per le revisioni dello statuto è costituita un'apposita commissione consiliare, in rappresentanza, di norma, di tutti i gruppi consiliari.
2. Possono avanzare al Consiglio proposte di modifica dello statuto il Sindaco, la Giunta, ognuna delle commissioni consiliari permanenti, ciascun Consigliere, duecento cittadini residenti nel comune che godano dei diritti politici, le Associazioni ed Enti di cui all'art. 54 che abbiano un numero di iscritti non inferiore a duecento. Le modalità e le procedure per la revisione dello statuto, comprese quelle relative all'esercizio del diritto di iniziativa popolare, di partecipazione e di informazione, sono definite da regolamenti del Consiglio.
3. Una proposta di revisione dello statuto che sia stata respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fino all'elezione del nuovo Consiglio.
4. E' compito degli organi esecutivi e della Segreteria comunale, secondo le rispettive competenze, curare la pubblicazione e la diffusione del testo dello statuto, sia in sede di prima adozione, sia dopo ogni modifica.
5. Entro due anni dall'approvazione del presente statuto il Consiglio comunale ne verifica la funzionalità proponendo le eventuali modifiche.

Art. 73
Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto; gli altri regolamenti, esclusi quelli che dovranno essere adottati nei termini di disposizioni di legge, saranno deliberati entro un anno dalla medesima data.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti.

Art. 74
Entrata in vigore dello statuto

1. Dopo l'avvenuta esecutività, lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

Art. 75
Norma transitoria e finale

1. Fino all'entrata in carica del nuovo Consiglio, risultato eletto dalle prime elezioni che si terranno successivamente all'approvazione del presente statuto, si applica, in luogo dell'art.12 - commi 3, 4, 5, 6 e 7 - la seguente norma transitoria:
'I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, formati da uno o più componenti, dandone comunicazione al Sindaco nella prima seduta del Consiglio. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato. Ciascun consigliere non può partecipare a più di un gruppo consiliare'.

Ultimo aggiornamento

Martedi 27 Febbraio 2024